
Notaio

Alfonso Rossi
L'orientamente costante della Corte di Cassazione (sentenzan.22215/2005 e, più di recente, sentenza n.20447/2011) in materia di responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi,in caso di trasferimento (ossia cessione di quota, recesso,esclusione o decesso del socio) di quota di società in nome collettivo, prevede che lo stesso sia tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali verso i terzi sino al momento in
cui il trasferimento non sia stato registrato presso il Registro delle Imprese o fino al momento interiore in cui ilterzo sia venuto a conoscenza del trasferimento. Il regime di responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, così comedelineato dall'art.2290 c.c., incontra pertanto quale unico limite la prescritta pubblicità presso il Registro delleImprese del fatto o dell'atto che integra la perdita della
qualità di socio, in mancanza della quale detto atto o fatto non è opponibile ai terzi creditori della società , a meno che non si provi che questi ne fossero a conoscenza. Con la sentenza n.6230 del 13 marzo 2013 la quinta sezione della Cassazione Civile ha espressamente sancito la portata generale del suddetto regime di responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi in caso di trasferimento di quota di società in nome collettivo ex art.2290 c.c., stabilendo che esso non va circoscritto alle sole bbligazioni di origine negoziale, ma va esteso a qualsiasi genere di obbligazione, anche a quelle che hanno fonte nella legge e, nella specie, si fa riferimento all'obbligazione di versamento dell'Iva. Dello
stesso tenore sono le sentenze n.2215/2006, n.2284/2001 e n.8649/2010, quest'ultima emessa dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con riguardo al versamento dei contributi previdenziali.
Ovviamente i debiti sociali, di qualunque genere essi siano, di cui il socio uscente o i suoi eredi non potranno essere chiamati a rispondere, se al trasferimento della quota è stata data idonea pubblicità ai sensi dell'art.2290 c.c., sono esclusivamente quelli sorti dopo il trasferimento della quota.
Mentre per i debiti sociali anteriori al trasferimento, il socio uscente o i suoi eredi continuano ad essere responsabili in ogni caso. Pertanto la mancata idonea pubblicità del trasferimento di
quota determina la responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi anche per le obbligazioni sociali sorte successivamente al trasferimento, salva in tal caso la facoltà per il socio
uscente o per i suoi eredi di proporre azione di rivalsa nei confronti della società e degli altri soci, sempre che questi siano solvibili. Ciò è particolarmente importante con riguardo a tutte quelle
situazioni in cui lo scioglimento del rapporto sociale (e quindi indirettamente il trasferimento della quota) non avvenga con atto notarile, ad esempio in caso di recesso unilaterale, di decesso di uno dei soci senza il subingresso degli eredi nella compagine sociale, di esclusione del socio alla quale non faccia seguito una modifica dei patti sociali. Il Notaio consiglia: in caso di trasferimento di quota di
società in nome collettivo tramite atto di cessione, recesso, esclusione o in caso di decesso del socio, sarà interesse del socio uscente o dei suoi eredi accertarsi che allo scioglimento del rapporto sociale ed al conseguente trasferimento della quota venga data tempestiva ed idonea pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle Imprese competente. Inoltre bisogna rammentare che l'inserimento di
clausole di rivalsa negli atti di cessione di quota ha valore solo inter partes e non esonera il socio uscente dalle proprie responsabilità per le obbligazioni sorte anteriormente al trasferimento della propria quota.